08 APRILE 2011 - INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI MEDICI
(Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro, Circolare n. 4 del 18.03.2011)
Con l'entrata in vigore del Collegato Lavoro, é stata estesa anche al settore privato l' applicazione di quanto previsto per i dipendenti pubblici in tema di invio telematico all' INPS dei certificati medici attestanti l' assenza per malattia da parte del medico curante o della struttura pubblica che lo rilascia.
Conseguentemente, i lavoratori, appartenenti sia al settore pubblico che al settore privato, non saranno più obbligati ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro ed all' INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all' inizio della malattia.
Sarà infatti l' INPS ad inoltrare telematicamente al datore di lavoro pubblico o privato i certificati ricevuti.
Quanto sopra non trova applicazione e, pertanto, dovranno essere rispettare le modalità tradizionali di comunicazione sia al proprio datore di lavoro che all' INPS, nell' eventualità che il medico non proceda all' invio telematico del certificato perché impossibilitato.
Il lavoratore nel corso della visita al medico curante dovrà fornire, oltre alla propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale, l' eventuale indirizzo di reperibilità (se diverso da quello comunicato al proprio datore di lavoro).
Il lavoratore richiederà inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica e, in aggiunta, potrà chiederne copia cartacea ovvero, in alternativa, potrà chiederne l' invio in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. Resta in ogni caso fermo l'obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l' indirizzo di reperibilità (sempre se diverso dalla residenza o domicilio abituale).
Su espressa richiesta da parte del proprio datore di lavoro il lavoratore é altresì tenuto a fornire il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.
Il lavoratore puo':
- stampare dal sito internet dell' INPS (www.inps.it) il proprio attestato di malattia inserendo codice fiscale e numero di protocollo del certificato;
- prendere visione, previa registrazione, di tutti i propri certificati ed attestati di malattia, oppure chiederne l' invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata.
I datori di lavoro possono consultare le attestazioni di malattia dei propri dipendenti:
- tramite accesso diretto al sistema INPS;
- richiedendone invio alla propria casella di posta elettronica certificata.
Allo scopo di assicurare un'applicazione omogenea e corretta della normativa, la stessa entrerà in vigore solamente dal 19 giugno 2011.
Fino a tale data i datori di lavoro privati potranno legittimamente richiedere copia cartacea del certificato di malattia.
Infine, si ritiene opportuno evidenziare che l' adesione da parte dei datori di lavoro privati a tali funzioni consentirà loro di usufruire dell' ulteriore e nuovo servizio di richiesta di visite fiscali on-line.